STATUTO
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Decreto dei Presidente della Repubblica Il luglio 1981 n. 735, concernente l'approvazione dei nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il r. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, sulla costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
VISTA la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'U.N.U.C.I;
VISTO il r. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
VISTO l'articolo 5 dei r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha sottoposto l'U.N.U.C.I. alla vigilanza dei Ministero della guerra;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 820, coi quale è stato approvato il vigente statuto dell'U.N.U.C.I.;
VISTO il decreto dei Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 dei 24 aprile successivo, concernente "Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 dei decreto dei Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia";
VISTO il nuovo statuto deliberato dal Consiglio nazionale dell'U.N.U.C.I. nella riunione dei 23 giugno 1979;
CONSIDERATO che il predetto nuovo statuto risulta ispirato all'esperienza acquisita dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo trentennio e adeguato alla mutata realtà sociale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro della Difesa;
DECRETA:
E' approvato l'unito nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia composto di 41 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro della Difesa.
Il presente decreto, riunito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1981

PERTINI
LAGORIO

Disposizioni generali

Art. 1
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede centrale in Roma, è l'associazione degli ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato Italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo nonché per concorrere agli scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione professionale.

Art. 2
l'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari italiane, provvede in special modo:
a) a tutelare il prestigio degli ufficiali in congedo, a mantenere alto il morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi di appartenenza;
b) ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti, curandone la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva;
c) a rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato;
d) a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli !scritti;
e) a concorrere a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge 11 . luglio 1978, n. 382.

Art. 3
L'U.N.U.C.I. è apolitica ed accoglie gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi Armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado e in qualsiasi posizione, nonché i cappellani militari appartenenti al ruolo ausiliario ed a quello della riserva.

Art. 4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività istituzionali con:
a) il contributo di cui all'articolo 3, lettera a), del r. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352
b) l'importo delle tessere di riconoscimento e delle relative quote annuali di convalidazione;
c) il reddito dei proprio patrimonio;
d) le quote volontarie che gli iscritti desiderino versare per l'incremento delle attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
e) le entrate straordinarie di qualsiasi genere;
f) i lasciti, le elargizioni e le donazioni di enti ed. i privati.

Iscrizione all'U.N.U.C.I

Art. 5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è volontaria e:
a) gratuita, per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e per quelli di complemento al termine dei servizio di prima nomina o di trattenimento. La consegna della relativa tessera, valida solo per l'anno solare cui si riferisce, è effettuata per il tramite dei reparti militari che hanno in forza gli ufficiali all'atto del congelamento,
b) a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione gratuita, per gli ufficiali che la rinnovano e per quelli che, dopo un'interruzione, ripristinano l'iscrizione, mediante il versamento della quota annuale di convalidazione della tessera, presso la sezione U.N.U.C.I. di appartenenza.
Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine Militare d'Italia o della medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi di guerra, ovvero agli iscritti che si rendono benemeriti dell'Ente può essere concessa la tessera U.N.U.C.I. ad honorem. le relative proposte di concessione, motivate e presentate dal Presidente Nazionale o dai Delegati Regionali, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza devo Statuto, non- ché delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
la tessera U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di identìt2i sotto le condizioni di cui all'art. 293 - 20 comma - dei regolamenti approvati con r. decreto 6 maggio 1940, n. 635, e, pertanto, costituisce documento di riconoscimento valido nel territorio nazionale.

Art. 7
L'iscritto che commetta azioni riprovevoli in contrasto con le finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione dei Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale il Presidente Nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e, in casi di particolare gravità, espulso dall'Unione.

Art. 8
L'iscritto che incorra nella perdita dei grado cessa di appartenere all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione dalle funzioni dei grado è sospeso dall'appartenenza all'U.N.U.C.I.
La Presidenza nazionale U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero della Difesa gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per motivi che possono ledere la loro onorabilità.

Organizzazione

Art. 9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.
Sono organi centrali:
a) il Presidente Nazionale;
b) l'Ufficio di Presidenza,
c) il Consiglio Nazionale,
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) il Comitato Centrale di Amministrazione
f) il Collegio dei Sindaci; 93 il Segretario Generale;
g) il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Sono organi periferici: a) la Sezione e il Nucleo; b) il Delegato Regionale.

Organi centrali

Art. 10
Il Presidente Nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le attività.
E' nominato con decreto dei Ministro della Difesa ed è scelto fra gli ufficiali in congedo dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica iscritti all'U.N.U.C.I. che, per prestigio morale, intellettuale e culturale, godono di generale estimazione. Il Presidente Nazionale:
- convoca e presiede ]'Ufficio di Presidenza, il Comitato Centrale di Amministrazione e il Consiglio Nazionale;
- designa al Ministro della Difesa, per la nomina, tre Vice Presidenti secondo le norme dell'art. 11;
- nomina il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi,
- cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Centrale di Amministrazione in materia di gestione amminístrativo-contabile; nei casi d'urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti di competenza dei Comitato Centrale di Amministrazione, con eccezione di quelli in materia di predisposizione dei bi- lanci e regolamentare, sottoponendo i provvedimenti medesimi a ratifica della stesso Comitato Centrale di Amministrazione nell'adunanza successiva
- ha facoltà di delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di sue attribuzioni;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri dei Collegio Nazionale dei Probiviri;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina, quali Consiglieri Onorari, di persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerenze verso di essa:
- nomina commissioni per lo studio di speciali argomenti; - esercita le altre funzioni demandategli dal presente Statuto;
- dura in carica cinque anni e può essere confermato; - deve risiedere in Roma o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione della carica.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni e facoltà, dal Vice Presidente più elevato in grado o più anziano.

Art. 11
I Vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti all'U.N.U.C.I. appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate nell'Ufficio di Presidenza le tre Forze Armate.
I Vice Presidenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati; devono risiedere in Roma o fissarvi la loro residenza entro trenta giorni dalla nomina.
Esercitano le attribuzioni loro delegate dal Presidente Nazionale e. assolvono funzioni di collegamento con le rispettive Forze Armate ai fini culturali e addestrativi affidati all'U.N.U.C.I..

Art. 12
L'Ufficio di Presidenza:
a) è composto dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale;
b) coadiuva il Presidente Nazionale nell'esplicazione dei suo mandato;
c) funziona da Comitato Esecutivo per le attribuzioni che ad esso, vengono delegate dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Centrale di Amministrazione ed è organo esecutivo dei deliberati degli organi stessi;
d) si raduna collegialmente su convocazione dei Presidente Nazionale o su richiesta di almeno due membri.
le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto dei Presidente. Se trattasi di questioni giuridicoamministrativo, possono essere sentiti il Direttore di Servizi Amministrativi, i Capi Servizio e i Presidenti di eventuali Commissioni.

Art. 13
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale nell'esplicazione della qua attività per la coordinazione degli Uffici della Presidenza e sovrintende all'impiego dei personale della sede centrale. Può essere autorizzato a firmare la corrispondenza di
ordinaria amministrazione.

Art. 14
Il Direttore dei Servizi Amministrativi coadiuva il Presidente Nazionale nella gestione amministrativo-contabile dell'Unione.

Art. 15
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.U.C.I. ed è composto dal Presidente Nazionale, dal tre Vice Presidenti e dai Delegati Regionali.
Esso si riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno due volte l'anno o quando il Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
La convocazione dei Consiglio Nazionale, indicante l'ordine dei giorno, dovrà essere spedita agli interessati almeno venti giorni prima della data fissata per le riunioni.
La riunione è valida con l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.
Alle adunanze dei Consiglio Nazionale assistono, senza diritto a voto, i Consiglieri Onorari, i membri dei Comitato Centrale di Amministrazione di cui alle lettere b) e e) dei successivo art. 17, i Sindaci, il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi
Amministrativi.
Il Consiglio Nazionale:
a) stabilisce l'indirizzo generale delle attività dell'U.N.U.C.I.-,
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera sui provvedimenti di carattere straordinario e su quelli che comunque influiscono sull'indirizzo dell'U.N.U.C.I.;
d) propone eventuali mc>dificazioni allo Statuto e delibera in merito alle varianti al Regolamento interno, salvo le diverse competenze previste da leggi e regolamenti;
e) stabilisce l'ammontare della quota di convalidazione annuale della tessera di riconoscimento dell'U.N.U,C.I.:
f) delibera la nomina dei Consiglieri Onorari di cui al precedente art. lo;
9) delibera la nomina, su proposta dei Presidente Nazionale, dei membri dei Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale.
Le funzioni di Segretario dei Consiglio Nazionale sono svolte dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un ufficiale della Presidenza Nazionale designato dal Presidente.

Art. 16
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito da un presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti all'U.N.U.C.I., appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato e residenti in Roma.
I componenti il Collegio vengono nominati dal Presidente Nazionale, previa delibera dei Consiglio Nazionale su proposta dello stesso Presidente, e durano in carica cinque anni.
L'appartenenza al Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica nell'Unione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su richiesta del Presidente Nazionale per esprimere parere su questioni di carattere disciplinare o su vertenza che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I., indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 17
Il Comitato Centrale di Amministrazione è costituito: a) dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti;
b) da tre membri nominati dal Presidente Nazionale, previo parere del Consiglio Nazionale, tra gli iscritti particolarmente esperti nelle discipline giuridico-amministrative: uno di detti membri è scelto fra tre nominativi designati dai Delegati Regionali;
c) da due rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri della Difesa e dei Tesoro.
I membri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
Se nel corso dei quinquennio ciascuno dei componenti viene comunque a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.
Il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi assistono, quali consulenti, alle sedute dei Comitato Centrale.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono la convocazione almeno quattro membri.
L'adunanza è valida quando è la maggioranza dei componenti il Comitato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in. caso di parità, prevale il volto dei Presidente.
Le funzioni di segretario dei Comitato sono affidate a un iscritto all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.

Art. 18
Il Comitato Centrale di Amministrazione è l'organo di ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I.. In particolare, in aderenza agli indirizzi generai fissati dal Consiglio Nazionale:
a) sovrintende all'andamento generale delI'U.N.U.C.I.;
h) predispone la formazione del bilancio preventivo e dei conto consuntivo dell'U.N.U.C.I.;
e) propone al Consiglio Nazionale l'ammontare della quota annuale di iscrizione di convalidazione della tessera di riconoscimento;
d) delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre al suo esame;
e) decide sul provvedimento di propria competenza adottati nei casi d'urgenza dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 10;
f) assolve gli altri compiti conferitigli dal presente Statuto.

Art. 19
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Ministro della Difesa.
Un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del Tesoro.
I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Procedono al controllo amministrativo-contabile della gestione U.N.U.C.I. e al termine di ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio Nazionale una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Organi periferici

Art. 20
Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è la Sezione U.N.U.C.I. che si costituisce quando il numero degli iscritti non è inferiore a cento. Se concorrono particolari circostanze, il Presidente Nazionale, su proposta lei Delegato Regionale, sentito il Comitato Centrale di Amministrazione può costituire sezioni aventi un numero inferiore di iscritti. Nei capoluoghi di provincia è sempre costituita la Sezione U.N.U.C.I., qualunque sia il numero degli iscritti.
Il Presidente di sezione è eletto, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 40 degli iscritti alla sezione e ai Nuclei ad essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della Sezione e dei Nuclei ed assume la rappresentanza della Sezione e dei Nuclei a tutti gli effetti. la sua elezione deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In aderenza alle direttive impartite dalla Presidenza Nazionale, pro- muove ed organizza l'attività culturale, addestrativa e sportiva della Sezione ed attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla coesione degli iscritti.
Il Presidente di Sezione designa un Vice Presidente, da scegliersi fra gli iscritti, che la sostituiscono in caso di impedimento o di assenza. Il nominativo dei Vice Presidente deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale.
Quando l'impedimento o l'assenza dei Presidente si prolunghino oltre il 900 giorno, egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione.

Art. 21
Presso la Sezione è istituito un Consiglio di Sezione che, in armonia con le norme di carattere generale che regolano l'U.N.U.C.I., assiste il Presidente della Sezione nell'esplicazione delle sue attività.
Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente della Sezione, che lo presiede, dal Vice Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli iscritti che, per la loro particolare esperienza nelle discipline giuridico-amministrative ovvero nei campo delle attività di addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo, assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli associati i cui interessi debbono anche essere rappresentati alla Presidenza Nazionale nel quadro delle attività considerate nell'articolo 2 del presente Statuto.
I membri dei Consiglio di Sezione durano in carica cinque anni, ma possono cessare anticipatamente dalla carica per decisione motivata dei Presidente della Sezione oppure a domanda.
Se nel corso dei quinquennio ciascuno dei componenti il Consiglio viene comunque a cessare dalla carica, si !provvede alla sua sostituzione e in tal caso il sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
Le deliberazioni dei Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale il voto dei Presidente.

Art. 22
Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo, alle norme dei presento Statuto e alle direttive dei Presidente Nazionale, quest'ultimo ha facoltà di sottoporre il caso all'Ufficio di Presidenza Nazionale per l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente Nazionale, di un Commissario Straordinario, da scegliersi fra gli iscritti della Sezione. Commissario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovo Presidente, la cui elezione deve avvenire entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione dei predecessore.
Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio di Presidenza Nazionale ha facoltà di scioglierla e di trasformarla in Nucleo, stabilendo nello stesso tempo la Sezione della quale il Nucleo stesso e gli altri eventualmente ad essa collegati dovranno far parte.

Art. 23
Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera le dieci, si costituisce il Nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un Capo Nucleo, nominato dal Presidente della Sezione competente per territorio dal quale dipende a tutti gli effetti. la nomina deve essere comunicata al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.

Art. 24
L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono Sezioni o Nuclei può inscriversi a una Sezione o a un Nucleo di sua scelta.

Art. 25
Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana e successive modificazioni, viene istituito un Delegato Regionale.
Ai fini della più economica e funzionale organizzazione periferica dell'U.N.U.C.I., il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, può costituire circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe.
Il Delegato Regionale è uno dei Presidenti di Sezione della Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione stessa.
Egli rappresenta, nel Consiglio Nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I. che lo ha eletto ed è il rappresentante dei Presidente Nazionale nella Circoscrizione stessa.
La sede dei Delegato Regionale coincide con la sede della Sezione di cui è il Presidente.
Il Delegato Regionale:
- indirizza e coordina, in conformità alle direttive impartite dal Presidente Nazionale, l'attività culturale, addestrativa, sportiva e amministrativa delle Sezioni della propria circoscrizione, favorendone i reciproci legami;
- organizza manifestazioni comuni fra le sezioni della Circoscrizione e, d'accordo con i competenti Delegati Regionali, anche fra più Circoscrizioni;
- riceve e riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente a quanto previsto dall'art. 2 dei presente Statuto e le trasmette alla Presidenza Nazionale, corredandole di parere.

Art. 26
Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza autorizzazione della Presidenza Nazionale.

Disposizioni comuni agli organi centrali e periferici

Art. 27
Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si osservano le disposizioni emanate dal Comandi di Presidio Militare.

Art. 28
Tutte le cariche sono gratuite.
Al Presidente Nazionale, ai Vice Presidenti Nazionali, ai componenti il Comitato Centrale di Amministrazione, ai Sindaci e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese, non costituisce emolumento, nella misura stabilita dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale di Amministrazione.
Analogo rimborso spese può essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni nominate dal Presidente Nazionale, che ne stabilisce l'entità, sentito i,1 Comitato Centrale di Amministrazione.
Il rimborso spese di cui al comma precedente non è cumulabile con quello previsto dal 2" comma dei presente articolo.

Art. 29
Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo - che offrono spontaneamente la loro collaborazione.
Ai coadiutori può essere concesso un rimborso spese, non costituente emolumento, stabilito dal Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale di Amministrazione.
Alla nomina dei coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla Presidenza Nazionale e al Delegato Ragionale.
Il numero dei coadiutori per ciascuna sezione viene stabilito, all'inizio di ogni anno, dalla Presidenza Nazionale in base al numero degli iscritti alla Sezione stessa alla data dei 31 dicembre dell'anno prece- dente.

Disposizioni amministrative e contabili

Art. 30
L'anno finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1 e termina il 31 dicembre.

Art. 31
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo economico-patrimoniale e finanziario, predisposti dal Comitato Centrale di Amministrazione, giusta le norme di legge in vigore, debbono essere sottoposti all'approvazione de1 Consiglio Nazionale, rispettivamente entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Entrambi i documenti, nonché gli atti di straordinaria amministrazione e le delibere concernenti i rimborsi spese, debbono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero della Difesa, al Ministero dei Tesoro e alla Corte dei Conti, per i controlli di competenza, secondo le leggi in vigore.

Art. 32
La Presidenza Nazionale assegna annualmente alla Sezione le somme necessarie per l'attività propria e dei Nuclei ad essa collegati.
La Sezione è tenuta a dare il rendiconto di gestione alla Presidenza Nazionale durante l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento interno.

Art. 33
La gestione dei rimborso spese di cui all'art. 29 per i coadiutori degli organi periferici è affidata al Delegato Regionale.

Art. 34
Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti a honorem. o dagli altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione della tessera vengono versate dalle Sezioni alla Presidenza Nazionale.

Art. 35
Il patrimonio dell'U.N.U.C.I.. è costituito dai proventi di cui all'art. 4 dei presente Statuto, dagli eventuali avanzi di gestione che possono essere destinati ad incrementi dei patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.

Art. 36
La quota annuale di convalidazione della tessera viene, di massima, versata da ogni iscritto direttamente presso la sede della Sezione di appartenenza o attraverso versamenti sui c/c della Sezione stessa.

Organi costituiti all'esterno

Art. 37
Previo intese della Presidenza Nazionale con le competenti Autorità, possono essere costituite all'estero Sezioni U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo ivi residenti.
Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti alla Sezione.
Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma e debbono essere autosufficienti: a tale scopo compilano un proprio bilancio.
La quota di convalidazione annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun Presidente di Sezione in base al valore della moneta e alle condizioni locali.
La tessera U.N.U.C.I., valida solo per i1 territorio italiano, è rilasciata dalla Presidenza Nazionale e deve essere convalidata dell'Autorità Consolare.
Adesione ad organizzazioni internazionali

Art. 38
L'U.N.U.C.I. può aderire in condizioni di parità e previa decisione dei Ministero della Difesa, sentito il Ministero degli Affari Esteri, ad organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in congedo, di cui faccia- no parte Enti similari appartenenti a Stati con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.

Rivista "Unucí"

Art. 39
La Presidenza nazionale pubblica la rivista "Unuci", che viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti.
La rivista può essere inviata altresì alle vedove e ai figli di ufficiali già iscritti che ne facciano richiesta e che versino una quota uguale a quella stabilita per l'iscritto a pagamento.
Il direttore della rivista è nominato dal Presidente Nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Disposizioni finali

Art. 40
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore dei presente Statuto dovrà essere emanato il Regolamento interno di attuazione, che sarà predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale ed emanato dal Presidente Nazionale dell'U.N.U.C.I..

Art. 41
Il presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto dei Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, n. 820.

VISTO d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della Difesa